OGGETTO : note in merito all’applicazione della riforma ed alla redazione
dei regolamenti didattici.
Adunanza 21/12/2000.
IL CONSIGLIO NAZIONALE STUDENTI UNIVERSITARI
Sentiti i Relatori;
APPROVA IL SEGUENTE DOCUMENTO:
Con la recente pubblicazione del decreto
ministeriale sulle classi delle lauree e l’imminente emanazione del decreto
sulle classi delle lauree specialistiche, il quadro generale della nuova
architettura degli studi universitari è ormai completo. Gli atenei
sono chiamati al riesame dei propri regolamenti didattici e alla redazione
dei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio ai sensi del decreto
ministeriale n. 509 del 1999 recante il Regolamento dell’autonomia didattica
degli atenei.
Di seguito saranno esposti criteri generali
ritenuti fondamentali per l’applicazione della riforma. Successivamente,
più in dettaglio, alcune norme precise che i regolamenti didattici
ad ogni livello dovrebbero contenere anche per fissare diritti e doveri
di docenti e studenti.
Per entrambi i livelli, pur nella specificità
delle diverse classi di corsi di studio, appare evidente come la sfida
dell’innovazione didattica sia quella di trovare un corretto equilibrio
fra formazione di carattere culturale-scientifico con una solida preparazione
di base e una formazione professionalizzante capace di inserire direttamente
nel mondo del lavoro ponendosi come obbiettivo non solo quello di realizzare
laureati in breve tempo ma di formare persone altamente qualificate.
Perché ciò possa avvenire,
lo Stato dovrà inevitabilmente potenziare gli investimenti in favore
del sistema universitario nazionale per permettere una adeguata crescita
del nostro paese il cui costo non deve ricadere sulle spalle degli studenti.
Se gli incentivi economici continueranno
ad essere inadeguati il futuro laureato italiano sicuramente perderà
il confronto competitivo con il suo pari europeo.
È necessario inoltre rendere chiarezza
nel rapporto che ci sarà tra il primo triennio ed il successivo
biennio. Non si può strutturare, infatti, un triennio prescindendo
da una seria valutazione dei bienni ai quali questo si deve poter allacciare.
In particolare occorre poter differenziare tra facoltà umanistiche
e facoltà scientifiche usando criteri diversi nella progettazione
dei vari percorsi. Per alcune classi di laurea non è infatti semplice
l’armonizzazione tra il primo triennio ed il biennio successivo in modo
da rendere equilibrata la formazione di base e quella professionalizzante.
A ciò si aggiunge la necessità
di istituire criteri idonei per la comparazione tra i vecchi titoli con
i nuovi. Questo è sicuramente un problema di grande importanza
in quanto il valore legale assegnato alle lauree è strettamente
connesso al mondo del lavoro e alla possibilità di accesso ai concorsi
pubblici. È inaccettabile ipotizzare una mera equiparazione tra
le attuali lauree quadriennali e le nuove lauree di primo livello. D’altro
canto è fondamentale favorire l’equiparazione dei precedenti diplomi
universitari con la nuova laurea triennale e, laddove i percorsi formativi
non siano del tutto equiparabili, è necessario stabilire criteri
certi per l’integrazione dei crediti necessari al conseguimento della
laurea. In questo senso è fondamentale non perdere la positiva
esperienza dei diplomi stessi che in molti casi sono stati ottimi interpreti
delle realtà sociali e produttive dimostrandosi in grado di relazionarsi
proficuamente con esse per far si che ciò avvenga le università
dovranno adoperarsi al meglio nel garantire un contatto diretto con il
mondo del lavoro creando forti collaborazioni con enti pubblici e privati.
Tutto questo potrà essere realizzato se si consentirà agli
studenti di realizzare esperienze di lavoro già dai primi anni
di corso.
E’ utile inoltre ricordare e tener presente
il significato del credito coma misura del carico di lavoro. Assumere
questo come base per la progettazione degli ordinamenti didattici presuppone
quindi una attenta valutazione della sostenibilità del carico didattico.
ULTERIORI norme di garanzie DA prevEDERE nei futuri
regolamenti didattici di corso di studio e d’ateneo.
PROGRAMMAZIONE, VALUTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA DIDATTICA:
- Occorre che siano previsti modalità per l’attuazione
di una valutazione della didattica da parte degli studenti il cui esito
possa costituire anche un parametro per la distribuzione di risorse;
cosa che renderebbe l’istituto un valido incentivo alla qualità
della didattica. I dati riguardanti la valutazione della didattica devono
essere rilevati periodicamente anche tramite questionari compilati dagli
studenti. A tal proposito le università devono fornire mezzi
e strumenti per la pubblicizzazione dei suddetti questionari e per la
loro diffusione capillare. I questionari devono contenere domande atte
a verificare il rispetto dei regolamenti didattici e delle norme vigenti
e a raccogliere giudizi oggettivi sulla qualità delle attività
didattiche svolte.
- Le università, sulla base delle relazioni redatte
dalle commissioni didattiche paritetiche e dagli altri organi competenti
e successivamente su quelle del nucleo di valutazione d’ateneo, devono
determinare periodicamente indicatori quantitativi e qualitativi idonei
a valutare la qualità, l’efficienza e l’efficacia delle attività
didattiche nei corsi di studio.
- Occorre che la programmazione delle attività
didattiche abbia cadenza annuale e comprenda sia la descrizione degli
obiettivi formativi generali, sia le indicazioni degli strumenti generali
di sostegno, ivi compresi il tutorato (con ore ben determinate) e l’orientamento.
- Gli studenti non sono solo fruitori di un servizio ma
protagonisti dell’università. Per questo è fondamentale
la loro partecipazione alle commissioni paritetiche per una collaborazione
che non si esaurisca nella fase preparatoria e di progettazione della
riforma ma che continui anche nella successiva fase di attuazione con
un compito di monitoraggio. A tal proposito ribadiamo l’opportunità
che venga modificata la legge 370/99 al fine di prevedere la presenza
degli studenti nei nuclei di valutazione ad ogni livello.
CONDIZIONI D’ACCESSO AI CORSI DI LAUREA
- La valutazione dei requisiti di ammissione ai corsi di
studio di cui all’art. 6 della L. 509 cit. può rappresentare
una forma nuova ed innovativa di orientamento universitario congiunta
ad un impegno di orientamento nelle scuole superiori. I regolamenti
didattici di ogni corso di studio dovranno prevedere i prerequisiti
minimi di accesso al corso di studio senza debiti formativi. La verifica
delle conoscenze iniziali dello studente universitario dovrà
avvenire prima dell’inizio del corso. Le università dovranno
dotarsi di opportuni strumenti di sostegno per gli studenti che presentano
debiti formativi iniziali e che comunque vogliano iscriversi al corso
medesimo e verificarne la successiva acquisizione entro il primo anno
di corso. In questo senso è utile prevedere strumenti atti a
dare la possibilità agli studenti di recuperare i debiti formativi
prima dell’inizio dei corsi. In nessun modo tale verifica dovrà
rappresentare lo sbarramento all’iscrizione al corso medesimo. Per esigenze
motivate le Università hanno la responsabilità, di dichiarare
quanti studenti sono in grado di formare compatibilmente con le loro
strutture e le loro risorse umane.
ESAMI DI PROFITTO E CONDIZIONI D’ACCESSO
- I regolamenti dovranno fissare:
- un numero di appelli minimo senza alcuna limitazione
di fruibilità.
- un intervallo minimo tra una prova d’esame e la successiva
che dia allo studente la possibilità reale di sostenere tutte
le prove d’esame a disposizione.
- un termine temporale inferiore alle 10 settimane tra
un appello d’esame e il successivo.
- l’obbligo che, nel caso di prove scritte i docenti,
al termine dell’esame stesso, presentino un elaborato tipo che corrisponda
alla prova proposta.
- la possibilità per lo studente, in caso di mancato
superamento di un appello d’esame, di sostenere l’esame nell’appello
successivo;
- la possibilità per ogni studente di sostenere
l’esame nell’arco dei tre anni successivi al termine del corso con
il programma frequentato;
- l’obbligo che il presidente della commissione d’esame
sia il professore ufficiale del corso;
- che le commissioni d’esame non possono prendere visione
delle votazioni riportate dal candidato negli esami precedenti; il
comportamento della stessa commissione dovrà sempre essere
rispettosa della personalità e della sensibilità del
candidato.
GESTIONE DEL TRANSITORIO
- La fase di riforma potrà rivelarsi problematica
per molti studenti attualmente iscritti ai corsi ancora attivati ed
in via di adeguamento ai futuri ordinamenti. In questa fase le università
dovranno prevedere sia il riconoscimento in termini di crediti dei percorsi
formativi già seguiti sia la formulazione di tabelle di conversione
ed equiparazione tra i piani di studio del vecchio e del nuovo ordinamento;
tale equiparazione non può prescindere dal carico di lavoro didattico
già sostenuto dallo studente.
- Fermo restando il diritto per gli studenti di laurearsi
con il vecchio ordinamento, è necessario incentivare il passaggio
al nuovo; in tal senso occorre prevedere che le singole Università
possano rilasciare i titoli di studio secondo i nuovi ordinamenti sin
dal momento dell’emanazione del regolamento didattico di ateneo; in
questo senso la semplice conversione in crediti formativi dei precedenti
percorsi per tutti gli studenti che ne hanno i requisiti renderebbe
immediato il rilascio dei titoli.
- Per quanto riguarda poi la strutturazione dei singoli
piani di studio, non devono essere aboliti, in nessun caso, quelli liberi
o personali; questo, fatta ovviamente salva l’approvazione dello stesso
da parte del Consiglio di studio competente. In nessun caso può
essere reso valido il principio in base al quale, nel passaggio al nuovo
ordinamento, lo studente sia costretto a scegliere fra soli percorsi
precostituiti e bloccati.
- Ribadiamo inoltre che in questo senso il 5% dei crediti
lasciati alla libera scelta dello studente devono intendersi tali e
non vincolati in nessun modo.
STUDENTI PART-TIME
- La 509 sancisce la peculiarità degli studenti
lavoratori nel mondo universitario. Ciò significa che il sistema
di crediti dovrà essere basato sulla verifica e non sull’accumulo
degli stessi, dato che tali studenti non usufruiscono delle normali
attività didattiche previste per quelli a tempo pieno. Le università
dovranno impegnarsi per favorire gli studenti lavoratori tramite:
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