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NOTE IN MERITO ALL’ APPLICAZIONE DELLA RIFORMA ED ALLA REDAZIONE DEI REGOLAMENTI DIDATTICI DI ATENEO



CONSIGLIO NAZIONALE STUDENTI UNIVERSITARI

Prot. n. 67

Data spedito il 22/12/00

   

Mozione n.

All’On.le Ministro

OGGETTO : note in merito all’applicazione della riforma ed alla redazione dei regolamenti didattici.

Adunanza 21/12/2000.

IL CONSIGLIO NAZIONALE STUDENTI UNIVERSITARI

Sentiti i Relatori;

APPROVA IL SEGUENTE DOCUMENTO:

Con la recente pubblicazione del decreto ministeriale sulle classi delle lauree e l’imminente emanazione del decreto sulle classi delle lauree specialistiche, il quadro generale della nuova architettura degli studi universitari è ormai completo. Gli atenei sono chiamati al riesame dei propri regolamenti didattici e alla redazione dei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio ai sensi del decreto ministeriale n. 509 del 1999 recante il Regolamento dell’autonomia didattica degli atenei.

Di seguito saranno esposti criteri generali ritenuti fondamentali per l’applicazione della riforma. Successivamente, più in dettaglio, alcune norme precise che i regolamenti didattici ad ogni livello dovrebbero contenere anche per fissare diritti e doveri di docenti e studenti.

Per entrambi i livelli, pur nella specificità delle diverse classi di corsi di studio, appare evidente come la sfida dell’innovazione didattica sia quella di trovare un corretto equilibrio fra formazione di carattere culturale-scientifico con una solida preparazione di base e una formazione professionalizzante capace di inserire direttamente nel mondo del lavoro ponendosi come obbiettivo non solo quello di realizzare laureati in breve tempo ma di formare persone altamente qualificate.

Perché ciò possa avvenire, lo Stato dovrà inevitabilmente potenziare gli investimenti in favore del sistema universitario nazionale per permettere una adeguata crescita del nostro paese il cui costo non deve ricadere sulle spalle degli studenti.

Se gli incentivi economici continueranno ad essere inadeguati il futuro laureato italiano sicuramente perderà il confronto competitivo con il suo pari europeo.

È necessario inoltre rendere chiarezza nel rapporto che ci sarà tra il primo triennio ed il successivo biennio. Non si può strutturare, infatti, un triennio prescindendo da una seria valutazione dei bienni ai quali questo si deve poter allacciare. In particolare occorre poter differenziare tra facoltà umanistiche e facoltà scientifiche usando criteri diversi nella progettazione dei vari percorsi. Per alcune classi di laurea non è infatti semplice l’armonizzazione tra il primo triennio ed il biennio successivo in modo da rendere equilibrata la formazione di base e quella professionalizzante.

A ciò si aggiunge la necessità di istituire criteri idonei per la comparazione tra i vecchi titoli con i nuovi. Questo è sicuramente un problema di grande importanza in quanto il valore legale assegnato alle lauree è strettamente connesso al mondo del lavoro e alla possibilità di accesso ai concorsi pubblici. È inaccettabile ipotizzare una mera equiparazione tra le attuali lauree quadriennali e le nuove lauree di primo livello. D’altro canto è fondamentale favorire l’equiparazione dei precedenti diplomi universitari con la nuova laurea triennale e, laddove i percorsi formativi non siano del tutto equiparabili, è necessario stabilire criteri certi per l’integrazione dei crediti necessari al conseguimento della laurea. In questo senso è fondamentale non perdere la positiva esperienza dei diplomi stessi che in molti casi sono stati ottimi interpreti delle realtà sociali e produttive dimostrandosi in grado di relazionarsi proficuamente con esse per far si che ciò avvenga le università dovranno adoperarsi al meglio nel garantire un contatto diretto con il mondo del lavoro creando forti collaborazioni con enti pubblici e privati. Tutto questo potrà essere realizzato se si consentirà agli studenti di realizzare esperienze di lavoro già dai primi anni di corso.

E’ utile inoltre ricordare e tener presente il significato del credito coma misura del carico di lavoro. Assumere questo come base per la progettazione degli ordinamenti didattici presuppone quindi una attenta valutazione della sostenibilità del carico didattico.

ULTERIORI norme di garanzie DA prevEDERE nei futuri regolamenti didattici di corso di studio e d’ateneo.

PROGRAMMAZIONE, VALUTAZIONE E COORDINAMENTO DELLA DIDATTICA:

  • Occorre che siano previsti modalità per l’attuazione di una valutazione della didattica da parte degli studenti il cui esito possa costituire anche un parametro per la distribuzione di risorse; cosa che renderebbe l’istituto un valido incentivo alla qualità della didattica. I dati riguardanti la valutazione della didattica devono essere rilevati periodicamente anche tramite questionari compilati dagli studenti. A tal proposito le università devono fornire mezzi e strumenti per la pubblicizzazione dei suddetti questionari e per la loro diffusione capillare. I questionari devono contenere domande atte a verificare il rispetto dei regolamenti didattici e delle norme vigenti e a raccogliere giudizi oggettivi sulla qualità delle attività didattiche svolte.
  • Le università, sulla base delle relazioni redatte dalle commissioni didattiche paritetiche e dagli altri organi competenti e successivamente su quelle del nucleo di valutazione d’ateneo, devono determinare periodicamente indicatori quantitativi e qualitativi idonei a valutare la qualità, l’efficienza e l’efficacia delle attività didattiche nei corsi di studio.
  • Occorre che la programmazione delle attività didattiche abbia cadenza annuale e comprenda sia la descrizione degli obiettivi formativi generali, sia le indicazioni degli strumenti generali di sostegno, ivi compresi il tutorato (con ore ben determinate) e l’orientamento.
  • Gli studenti non sono solo fruitori di un servizio ma protagonisti dell’università. Per questo è fondamentale la loro partecipazione alle commissioni paritetiche per una collaborazione che non si esaurisca nella fase preparatoria e di progettazione della riforma ma che continui anche nella successiva fase di attuazione con un compito di monitoraggio. A tal proposito ribadiamo l’opportunità che venga modificata la legge 370/99 al fine di prevedere la presenza degli studenti nei nuclei di valutazione ad ogni livello.

CONDIZIONI D’ACCESSO AI CORSI DI LAUREA

  • La valutazione dei requisiti di ammissione ai corsi di studio di cui all’art. 6 della L. 509 cit. può rappresentare una forma nuova ed innovativa di orientamento universitario congiunta ad un impegno di orientamento nelle scuole superiori. I regolamenti didattici di ogni corso di studio dovranno prevedere i prerequisiti minimi di accesso al corso di studio senza debiti formativi. La verifica delle conoscenze iniziali dello studente universitario dovrà avvenire prima dell’inizio del corso. Le università dovranno dotarsi di opportuni strumenti di sostegno per gli studenti che presentano debiti formativi iniziali e che comunque vogliano iscriversi al corso medesimo e verificarne la successiva acquisizione entro il primo anno di corso. In questo senso è utile prevedere strumenti atti a dare la possibilità agli studenti di recuperare i debiti formativi prima dell’inizio dei corsi. In nessun modo tale verifica dovrà rappresentare lo sbarramento all’iscrizione al corso medesimo. Per esigenze motivate le Università hanno la responsabilità, di dichiarare quanti studenti sono in grado di formare compatibilmente con le loro strutture e le loro risorse umane.

ESAMI DI PROFITTO E CONDIZIONI D’ACCESSO

  • I regolamenti dovranno fissare:
    1. un numero di appelli minimo senza alcuna limitazione di fruibilità.
    2. un intervallo minimo tra una prova d’esame e la successiva che dia allo studente la possibilità reale di sostenere tutte le prove d’esame a disposizione.
    3. un termine temporale inferiore alle 10 settimane tra un appello d’esame e il successivo.
    4. l’obbligo che, nel caso di prove scritte i docenti, al termine dell’esame stesso, presentino un elaborato tipo che corrisponda alla prova proposta.
    5. la possibilità per lo studente, in caso di mancato superamento di un appello d’esame, di sostenere l’esame nell’appello successivo;
    6. la possibilità per ogni studente di sostenere l’esame nell’arco dei tre anni successivi al termine del corso con il programma frequentato;
    7. l’obbligo che il presidente della commissione d’esame sia il professore ufficiale del corso;
    8. che le commissioni d’esame non possono prendere visione delle votazioni riportate dal candidato negli esami precedenti; il comportamento della stessa commissione dovrà sempre essere rispettosa della personalità e della sensibilità del candidato.

GESTIONE DEL TRANSITORIO

  • La fase di riforma potrà rivelarsi problematica per molti studenti attualmente iscritti ai corsi ancora attivati ed in via di adeguamento ai futuri ordinamenti. In questa fase le università dovranno prevedere sia il riconoscimento in termini di crediti dei percorsi formativi già seguiti sia la formulazione di tabelle di conversione ed equiparazione tra i piani di studio del vecchio e del nuovo ordinamento; tale equiparazione non può prescindere dal carico di lavoro didattico già sostenuto dallo studente.
  • Fermo restando il diritto per gli studenti di laurearsi con il vecchio ordinamento, è necessario incentivare il passaggio al nuovo; in tal senso occorre prevedere che le singole Università possano rilasciare i titoli di studio secondo i nuovi ordinamenti sin dal momento dell’emanazione del regolamento didattico di ateneo; in questo senso la semplice conversione in crediti formativi dei precedenti percorsi per tutti gli studenti che ne hanno i requisiti renderebbe immediato il rilascio dei titoli.
  • Per quanto riguarda poi la strutturazione dei singoli piani di studio, non devono essere aboliti, in nessun caso, quelli liberi o personali; questo, fatta ovviamente salva l’approvazione dello stesso da parte del Consiglio di studio competente. In nessun caso può essere reso valido il principio in base al quale, nel passaggio al nuovo ordinamento, lo studente sia costretto a scegliere fra soli percorsi precostituiti e bloccati.
  • Ribadiamo inoltre che in questo senso il 5% dei crediti lasciati alla libera scelta dello studente devono intendersi tali e non vincolati in nessun modo.

STUDENTI PART-TIME

  • La 509 sancisce la peculiarità degli studenti lavoratori nel mondo universitario. Ciò significa che il sistema di crediti dovrà essere basato sulla verifica e non sull’accumulo degli stessi, dato che tali studenti non usufruiscono delle normali attività didattiche previste per quelli a tempo pieno. Le università dovranno impegnarsi per favorire gli studenti lavoratori tramite:

 

    1. la realizzazione di strumenti didattici innovativi e gratuiti per tutti gli studenti, dispense e cd-rom interattivi, prevedendo sia incentivi economici per i docenti e per quegli atenei che realizzano questo tipo di supporto didattico sia una adeguata valutazione di questo tipo di attività nei concorsi dei docenti per la progressione di carriera .
    2. il riconoscimento della figura dello studente part-time tramite programmazione didattica e condizioni d’accesso agli esami di profitto diversi. Ciò significa prevedere la possibilità di sostenere appelli d’esame fuori dalla normale programmazione didattica delle singole strutture.

    PARTE SANZIONATORIA ALL’INTERNO DEI REGOLAMENTI DIDATTICI.

  • Per ogni regolamento è necessario introdurre una parte sanzionatoria per chi, studenti o docenti, non lo rispetti. E’ impensabile infatti che si realizzino regolamenti che possono anche essere non rispettati. I regolamenti didattici dovranno inoltre essere adeguati alla nuova ed auspicabile disciplina sullo stato giuridico dei docenti universitari.

 

Il segretario

f.to Paola Gironi

Il presidente

f.to Tommaso Agasisti