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Mozione concernente la figura dell’educatore professionale.


CONSIGLIO NAZIONALE STUDENTI UNIVERSITARI

Prot. n.

Spedito il 22 dicembre 2001

   

Mozione

Al Ministro

S E D E

OGGETTO: Mozione concernente la figura dell’educatore professionale.

Adunanza del 19 dicembre 2001

IL CONSIGLIO NAZIONALE STUDENTI UNIVERSITARI

Sentiti i Relatori;

APPROVA LA SEGUENTE MOZIONE

Il problema che il CNSU in questo documento vuole evidenziare nasce dal fatto che in Italia non è regolamentato il riconoscimento giuridico dell’educatore professionale. Questa mancanza fa dell’educatore una figura professionale atipica con gravi problemi sia nel mondo del lavoro, sia nei luoghi dove ne è curata la formazione.

Il CNSU vuole rilevare l’incertezza presente attualmente, a livello normativo, in merito a questa figura. Esistono infatti tre profili diversi che formano la stessa figura professionale:

1) Profilo dell’educatore professionale previsto dal decreto interministeriale del 2 aprile 2001 tra il Ministero della Sanità e il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in attuazione del D.M. 520/98 del Ministro della Sanità  e che prevede: “I laureati sono operatori sanitari cui competono le attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 8 ottobre 1998, n. 520 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero attuano specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; curano il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà. I laureati in educazione professionale programmano, gestiscono e verificano interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia; contribuiscono a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo integrato; programmano, organizzano, gestiscono e verificano le loro attività professionali all'interno di servizi socio-sanitari e strutture socio-sanitarie-riabilitative e socio educative, in modo coordinato e integrato con altre figure

professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività; operano sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo di favorire il reinserimento nella comunità; partecipano ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati; contribuiscono alla formazione degli studenti e del personale di supporto e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo professionale e all'educazione alla salute; svolgono la loro attività professionale, nell'ambito delle loro competenze, in strutture e servizi socio-sanitari e socio-educativi pubblici o privati, sul territorio, nelle strutture residenziali e semiresidenziali in regime di dipendenza o libero professionale.”

Le università si occupano della formazione di questo educatore attraverso la Facoltà di Medicina e chirurgia in collegamento con le Facoltà di Psicologia, Sociologia e Scienze dell’educazione (art.3) (si segnala peraltro l’errore presente nel D.M. 520/98 che scrive Scienze dell’educazione invece che Scienze della Formazione). Si evidenzia come inoltre il presente decreto non dia nessuna indicazione operativa per delineare le modalità di cooperazione tra i soggetti sopracitati.

2) Profilo dell’educatore professionale previsto dal D.M. 4 agosto 2000 del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica (Allegato 18), che prevede: “I laureati nella classe svolgeranno attività di educatore professionale, educatore di comunità e nei servizi sociali; animatore socio-educativo; operatore nei servizi culturali, nelle strutture educative, in altre attività territoriali, connesse anche al terzo settore; potranno altresì operare come formatore, istruttore o tutor nelle imprese, nei servizi, nelle pubbliche amministrazioni; come educatori infantili potranno operare nelle strutture prescolastiche, scolastiche ed extrascolastiche, nei servizi all'infanzia e in altre attività che richiedano una specifica qualificazione rispetto alla educazione infantile.” Tale decreto prevede inoltre la possibilità che i laureati nella classe XVIII possano lavorare nell’ambito socio-sanitario, purché inseriscano un minimo di 35 crediti in ambito igienico-sanitario nel loro curricula.

3) Profilo dell’educatore professionale formato da scuole regionali o da enti privati, attraverso corsi post-diploma o master, che vanno dalla durata di 1500ore a veri e propri corsi triennali e che forniscono diplomi o certificazioni di varia natura.

I soggetti giuridici che individuano l’educatore professionale sono quindi molteplici (Ministero della Sanità, M.U.R.S.T., Regioni ed enti privati). Questo crea confusione nel mondo del lavoro, dove spesso queste figure si sovrappongono o si sostituiscono, senza norme che ne regolamentino le loro funzioni. In molti casi educatori professionali in possesso di una laurea si trovano a lavorare a fianco di educatori senza  titolo  ma  con  lo  stesso  tipo  di  contratto,  svalutando  così  quella  che  è  la loro competenza

certificata. In altri casi invece la professione di educatore può essere svolta da educatori con certificazioni regionali e viene addirittura negata a laureati in Scienze dell’Educazione.

Il decreto del Ministro della Sanità del 1998 voleva essere una regolamentazione della figura professionale dell’educatore, individuandone un profilo e un titolo qualificanti, ma non ha saputo tenere in considerazione gli altri profili preesistenti. Di fatto il decreto 520/98 ha aggiunto un nuovo profilo professionale che si è andato a sommare a quelli già presenti in Italia, aumentando la confusione.

E’ quindi urgente ridefinire in termini di legge la figura professionale dell’educatore. Per far questo è di principale importanza dare una definizione di educatore professionale, individuandone le competenze e il tipo di formazione.

Sintesi della proposta del CNSU

Data tale situazione occorre dare un riconoscimento giuridico alla figura professionale dell’educatore e definirne la formazione.

Considerando:

-         il vario e vasto contesto dei servizi alla persona, pubblici e privati;

-         le diverse tipologie di professionisti, più o meno certificati, che lavorano all’interno del panorama sociale e sanitario;

-         i diversi titoli di educatore professionale già presenti in Italia;

-         la confusione e le polemiche generate dal decreto 520/98 nel tentativo di privilegiare una tipologia di educatore professionale;

Date tali considerazioni sembra opportuno  non definire un titolo di studio ed un iter formativo unico

E’ però di fondamentale importanza:

-         definire degli standard di qualità da rispettare nella formazione dell’educatore;

-         differenziare in termini di punteggio e qualifica le diverse tipologie professionali esistenti, esplicitando sin dalla fase dell’orientamento preuniversitario i diversi profili professionali da acquisirsi.

IL CONSIGLIO NAZIONALE STUDENTI UNIVERSITARI

Pertanto

CHIEDE AL SIG. MINISTRO

di fornire chiarimenti in merito ai problemi sopra citati dando la propria disponibilità a collaborare laddove necessario.

Il segretario
f.to Paola Gironi

Il presidente
f.to Tommaso Agasisti