OGGETTO: Mozione concernente la figura dell’educatore professionale.
Adunanza
del 19 dicembre 2001
IL
CONSIGLIO NAZIONALE STUDENTI UNIVERSITARI
Sentiti i Relatori;
APPROVA LA SEGUENTE MOZIONE
Il problema che il CNSU
in questo documento vuole evidenziare nasce dal fatto che in Italia non è
regolamentato il riconoscimento giuridico dell’educatore professionale.
Questa mancanza fa dell’educatore una figura professionale atipica con
gravi problemi sia nel mondo del lavoro, sia nei luoghi dove ne è curata
la formazione.
Il CNSU vuole rilevare
l’incertezza presente attualmente, a livello normativo, in merito a
questa figura. Esistono infatti tre profili diversi che formano la stessa
figura professionale:
1)
Profilo dell’educatore professionale previsto dal decreto
interministeriale del 2 aprile 2001 tra il Ministero della Sanità e il
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in
attuazione del D.M. 520/98 del Ministro della Sanità e che prevede:
“I laureati sono operatori sanitari cui competono le
attribuzioni previste dal D.M. del Ministero della sanità 8 ottobre 1998,
n. 520 e successive modificazioni ed integrazioni; ovvero attuano
specifici progetti educativi e riabilitativi, nell'ambito di un progetto
terapeutico elaborato da un'equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo
equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un
contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; curano il
positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in
difficoltà. I laureati in educazione professionale programmano,
gestiscono e verificano interventi educativi mirati al recupero e allo
sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il
raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia;
contribuiscono a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e
sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo integrato;
programmano, organizzano, gestiscono e verificano le loro attività
professionali all'interno di servizi socio-sanitari e strutture
socio-sanitarie-riabilitative e socio educative, in modo coordinato e
integrato con altre figure
professionali
presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti
interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività;
operano sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo di
favorire il reinserimento nella comunità; partecipano ad attività di
studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati;
contribuiscono alla formazione degli studenti e del personale di supporto
e concorrono direttamente all'aggiornamento relativo al loro profilo
professionale e all'educazione alla salute; svolgono la loro attività
professionale, nell'ambito delle loro competenze, in strutture e servizi
socio-sanitari e socio-educativi pubblici o privati, sul territorio, nelle
strutture residenziali e semiresidenziali in regime di dipendenza o libero
professionale.”
Le università si
occupano della formazione di questo educatore attraverso la Facoltà di
Medicina e chirurgia in collegamento con le Facoltà di Psicologia,
Sociologia e Scienze dell’educazione (art.3) (si segnala peraltro
l’errore presente nel D.M. 520/98 che scrive Scienze dell’educazione
invece che Scienze della Formazione). Si evidenzia come inoltre il
presente decreto non dia nessuna indicazione operativa per delineare le
modalità di cooperazione tra i soggetti sopracitati.
2) Profilo
dell’educatore professionale previsto dal D.M. 4 agosto 2000 del
Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
(Allegato 18), che prevede: “I laureati nella classe svolgeranno attività
di educatore professionale, educatore di comunità e nei servizi sociali;
animatore socio-educativo; operatore nei servizi culturali, nelle
strutture educative, in altre attività territoriali, connesse anche al
terzo settore; potranno altresì operare come formatore, istruttore o
tutor nelle imprese, nei servizi, nelle pubbliche amministrazioni; come
educatori infantili potranno operare nelle strutture prescolastiche,
scolastiche ed extrascolastiche, nei servizi all'infanzia e in altre
attività che richiedano una specifica qualificazione rispetto alla
educazione infantile.” Tale decreto prevede inoltre la possibilità che
i laureati nella classe XVIII possano lavorare nell’ambito
socio-sanitario, purché inseriscano un minimo di 35 crediti in ambito
igienico-sanitario nel loro curricula.
3) Profilo
dell’educatore professionale formato da scuole regionali o da enti
privati, attraverso corsi post-diploma o master, che vanno dalla durata di
1500ore a veri e propri corsi triennali e che forniscono diplomi o
certificazioni di varia natura.
I soggetti giuridici che
individuano l’educatore professionale sono quindi molteplici (Ministero
della Sanità, M.U.R.S.T., Regioni ed enti privati). Questo crea
confusione nel mondo del lavoro, dove spesso queste figure si
sovrappongono o si sostituiscono, senza norme che ne regolamentino le loro
funzioni. In molti casi educatori professionali in possesso di una laurea
si trovano a lavorare a fianco di educatori senza titolo ma
con lo stesso tipo di contratto,
svalutando così quella che è la loro
competenza
certificata. In altri
casi invece la professione di educatore può essere svolta da educatori
con certificazioni regionali e viene addirittura negata a laureati in
Scienze dell’Educazione.
Il decreto del Ministro
della Sanità del 1998 voleva essere una regolamentazione della figura
professionale dell’educatore, individuandone un profilo e un titolo
qualificanti, ma non ha saputo tenere in considerazione gli altri profili
preesistenti. Di fatto il decreto 520/98 ha aggiunto un nuovo profilo
professionale che si è andato a sommare a quelli già presenti in Italia,
aumentando la confusione.
E’ quindi urgente
ridefinire in termini di legge la figura professionale dell’educatore.
Per far questo è di principale importanza dare una definizione di
educatore professionale, individuandone le competenze e il tipo di
formazione.
Sintesi
della proposta del CNSU
Data tale situazione
occorre dare un riconoscimento giuridico alla figura professionale
dell’educatore e definirne la formazione.
Considerando:
-
il vario e vasto contesto dei servizi alla persona, pubblici e
privati;
-
le diverse tipologie di professionisti, più o meno certificati,
che lavorano all’interno del panorama sociale e sanitario;
-
i diversi titoli di educatore professionale già presenti in
Italia;
-
la confusione e le polemiche generate dal decreto 520/98 nel
tentativo di privilegiare una tipologia di educatore professionale;
Date tali considerazioni
sembra opportuno non definire un titolo di studio ed un iter
formativo unico
E’ però di
fondamentale importanza:
-
definire degli standard di qualità da rispettare nella formazione
dell’educatore;
-
differenziare in termini di punteggio e qualifica le diverse
tipologie professionali esistenti, esplicitando sin dalla fase
dell’orientamento preuniversitario i diversi profili professionali da
acquisirsi.
IL CONSIGLIO NAZIONALE
STUDENTI UNIVERSITARI
Pertanto
CHIEDE
AL SIG. MINISTRO
di fornire chiarimenti in merito ai problemi sopra citati dando la propria
disponibilità a collaborare laddove necessario. |