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ACCESSO ALLE PROFESSIONI


CONSIGLIO NAZIONALE STUDENTI UNIVERSITARI

Prot. n.

Spedito il 20 giugno 2002

 

 

Mozione

Al Ministro

S E D E

OGGETTO: Accesso alle professioni

Adunanza del 20 giugno 2002

 

IL CONSIGLIO NAZIONALE STUDENTI UNIVERSITARI

 

VISTO il D.P.R. 5 Giugno 2001, n. 328, recante “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;

 

VISTO il D.L. 10 Giugno 2002, n. 107, recante “Disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni”;

 

CONSIDERATO che “la straordinaria necessità e urgenza di assicurare ai possessori dei titoli universitari conseguiti nell'ambito dell'ordinamento previgente alla riforma universitaria la possibilità di sostenere esami di stato coerenti con il percorso formativo svolto” non riguarda soltanto chi sosterrà il prossimo appello dell’Esame di Stato, che si terrà in data 25 Giugno 2002, bensì tutti gli studenti universitari iscritti secondo l’ordinamento previgente l’attuazione del D.M. 509/99;

 

CONSIDERATO che la preclusione dell’iscrizione a tutti i settori degli Ordini relativi per gli studenti che si laureano secondo l’ordinamento previgente alla riforma universitaria lede un diritto acquisito creando un grave divario tra gli appartenenti agli Ordini e chi non ne fa ancora parte;

 

CHIEDE

 

che in sede di conversione del D.L. n. 107 del 10 Giugno 2002, vengano apportate  le seguenti modifiche:

 

1.      L’ art. 1, comma 1, sia sostituito da: “I possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla riforma di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e ai  relativi  decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato indetti con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo, secondo l'ordinamento previgente al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328.”

 

Tra i commi 1 e 2 dell’art.1 venga aggiunto un nuovo comma 2, così formulato: “Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esame di Stato sostenuto secondo l’ordinamento previgente al D.P.R. n. 328/2001 possono iscriversi nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di optare.”

 

IL SEGRETARIO

f.to Paola Gironi

IL PRESIDENTE

f.to Tommaso Agasisti