ACCESSO ALLE
PROFESSIONI
CONSIGLIO
NAZIONALE STUDENTI UNIVERSITARI
Prot. n.
|
Spedito il 20 giugno 2002
|
|
|
Mozione
|
Al Ministro
S E D E
|
OGGETTO: Accesso alle professioni
Adunanza del 20 giugno 2002
IL CONSIGLIO NAZIONALE STUDENTI
UNIVERSITARI
VISTO il D.P.R. 5 Giugno 2001, n. 328, recante “Modifiche
ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all'esame
di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni,
nonché della disciplina dei relativi ordinamenti”;
VISTO il D.L. 10
Giugno 2002, n. 107, recante “Disposizioni urgenti in materia di
accesso alle professioni”;
CONSIDERATO che “ la
straordinaria necessità e urgenza di assicurare ai possessori dei titoli
universitari conseguiti nell'ambito dell'ordinamento previgente alla
riforma universitaria la possibilità di sostenere esami di stato coerenti
con il percorso formativo svolto” non riguarda soltanto chi sosterrà il
prossimo appello dell’Esame di Stato, che si terrà in data 25 Giugno 2002,
bensì tutti gli studenti universitari iscritti secondo l’ordinamento
previgente l’attuazione del D.M. 509/99;
CONSIDERATO che la
preclusione dell’iscrizione a tutti i settori degli Ordini relativi per
gli studenti che si laureano secondo l’ordinamento previgente alla riforma
universitaria lede un diritto acquisito creando un grave divario tra gli
appartenenti agli Ordini e chi non ne fa ancora parte;
CHIEDE
che in sede di conversione del
D.L. n. 107 del 10 Giugno 2002, vengano apportate le seguenti modifiche:
1.
L’ art. 1, comma 1, sia
sostituito da: “I
possessori dei titoli conseguiti secondo l'ordinamento previgente alla
riforma di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e ai
relativi decreti attuativi, svolgono le prove degli esami di Stato
indetti con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, per le professioni di dottore agronomo e dottore forestale,
architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo,
ingegnere e psicologo, secondo l'ordinamento previgente al decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.328.”
Tra i commi 1 e 2
dell’art.1 venga aggiunto un nuovo comma 2, così formulato: “Coloro i
quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito di esame di Stato
sostenuto secondo l’ordinamento previgente al D.P.R. n. 328/2001 possono
iscriversi nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi
dichiara di optare.”
|
IL
SEGRETARIO
f.to Paola Gironi
|
IL
PRESIDENTE
f.to Tommaso Agasisti
|
|