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ELIMINAZIONE DELLA TASSAZIONE I.R.A.P. SU BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI STUDIO



CONSIGLIO NAZIONALE STUDENTI UNIVERSITARI

Prot. n. 24

Spedito il 21 luglio 2000

   

Mozione n.

All’On.le Ministro

S E D E

OGGETTO:   Eliminazione della tassazione IRAP su borse di studio e assegni di studio individuati ai sensi del DPCM 30.04.1997 e successive modificazioni.

Adunanza del 21 luglio 2000

IL CONSIGLIO NAZIONALE STUDENTI UNIVERSITARI

Visto l'art. 31 della Costituzione della Repubblica Italiana laddove afferma che lo Stato protegge "la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo" tra i quali vanno intesi anche gli istituti per il diritto allo studio universitario;

                        Visto l'art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana laddove afferma che "I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi" e che "La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze";

Vista la legge 2 dicembre 1991, n. 390 regolamentante il diritto allo studio universitario;

                        Vista la risoluzione n. 17/E del 17/02/2000 del Ministero delle Finanze che indica applicabile la tassazione I.R.A.P. per le borse di studio assegnate dall'anno accademico 2000-2001 agli enti eroganti (gli istituti per il diritto allo studio);

                        Considerato che l'applicazione di questa interpretazione e della normativa di riferimento porterebbe ad una decurtazione approssimativa dell'8,5% delle risorse destinate alle Regioni dal Governo, vanificando parte dell'intervento statale;

                        Considerato che le Regioni riscuoterebbero, in tal modo, un gettito d'imposta su fondi dalle stesse stanziati ed in gran parte (2/3) dalla tassa regionale  per il diritto allo studio, in quanto gli enti deputati a garantire il diritto allo studio universitario sono enti strumentali delle Regioni;

                        Considerato che tale provvedimento danneggerebbe principalmente quegli studenti che rientrano nelle graduatorie beneficiarie, come individuate dal D.P.C.M. 30/04/97, e successive modificazioni, sull'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390;

                        Considerato che sulle borse di studio oggetto di revoca e le cui risorse sono ridestinate ad altro beneficio per gli studenti, gli istituti deputati a garantire il diritto allo studio universitario dovrebbero versare l'I.R.A.P. per due volte;

                        Preso atto che gli enti deputati al diritto allo studio universitario non riescono, nella maggior parte dei casi, a garantire l'erogazione della borsa di studio, come individuate dal D.P.C.M. 30/041997 a tutti gli studenti vincitori che ne avrebbe diritto;

Sentiti i Relatori;

                        All'unanimità    

PROPONE AL SIG. MINISTRO

di  intervenire presso il Governo della Repubblica e le altre sedi competenti affinché le borse di studio e gli assegni di studio individuati ai sensi del D.P.C.M. 30/04/97, e successive modificazioni, vengano esentati dalla tassazione I.R.A.P..

IL SEGRETARIO

f.to Paola Gironi

IL PRESIDENTE

f.to Tommaso Agasisti