OGGETTO: Eliminazione della tassazione
IRAP su borse di studio e assegni di studio individuati ai sensi del DPCM
30.04.1997 e successive modificazioni.
Adunanza
del 21 luglio 2000
IL
CONSIGLIO NAZIONALE STUDENTI UNIVERSITARI
Visto l'art. 31 della Costituzione della Repubblica
Italiana laddove afferma che lo Stato protegge "la gioventù, favorendo
gli istituti necessari a tale scopo" tra i quali vanno intesi anche
gli istituti per il diritto allo studio universitario;
Visto
l'art. 34 della Costituzione della Repubblica Italiana laddove afferma
che "I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto
di raggiungere i gradi più alti degli studi" e che "La Repubblica
rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie
ed altre provvidenze";
Vista la
legge 2 dicembre 1991, n. 390 regolamentante il diritto allo studio universitario;
Vista
la risoluzione n. 17/E del 17/02/2000 del Ministero delle Finanze che
indica applicabile la tassazione I.R.A.P. per le borse di studio assegnate
dall'anno accademico 2000-2001 agli enti eroganti (gli istituti per il
diritto allo studio);
Considerato
che l'applicazione di questa interpretazione e della normativa di riferimento
porterebbe ad una decurtazione approssimativa dell'8,5% delle risorse
destinate alle Regioni dal Governo, vanificando parte dell'intervento
statale;
Considerato
che le Regioni riscuoterebbero, in tal modo, un gettito d'imposta su fondi
dalle stesse stanziati ed in gran parte (2/3) dalla tassa regionale per
il diritto allo studio, in quanto gli enti deputati a garantire il diritto
allo studio universitario sono enti strumentali delle Regioni;
Considerato
che tale provvedimento danneggerebbe principalmente quegli studenti che
rientrano nelle graduatorie beneficiarie, come individuate dal D.P.C.M.
30/04/97, e successive modificazioni, sull'uniformità di trattamento sul
diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge
2 dicembre 1991, n. 390;
Considerato
che sulle borse di studio oggetto di revoca e le cui risorse sono ridestinate
ad altro beneficio per gli studenti, gli istituti deputati a garantire
il diritto allo studio universitario dovrebbero versare l'I.R.A.P. per
due volte;
Preso
atto che gli enti deputati al diritto allo studio universitario non riescono,
nella maggior parte dei casi, a garantire l'erogazione della borsa di
studio, come individuate dal D.P.C.M. 30/041997 a tutti gli studenti vincitori
che ne avrebbe diritto;
Sentiti i Relatori;
All'unanimità
PROPONE
AL SIG. MINISTRO
di intervenire presso il Governo della Repubblica
e le altre sedi competenti affinché le borse di studio e gli assegni di
studio individuati ai sensi del D.P.C.M. 30/04/97, e successive modificazioni,
vengano esentati dalla tassazione I.R.A.P..
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