SCHEMA DI REGOLAMENTO ATTUATIVO
DELL’ART.1, COMMA 18, DELLA LEGGE 4/99
CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI
Prot. n. 78
Spedito il 21/05/2001
Parere generale n.13
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All’On.le Ministro
S E D E |
OGGETTO: |
Schema di regolamento attuativo dell’art. 1, comma 18,
della legge 4/99 |
Adunanza del 18 maggio 2001
IL
CONSIGLIO NAZIONALE STUDENTI UNIVERSITARI
Vista
la lettera ministeriale del Sottosegretario di Stato, prof. Luciano GUERZONI,
prot. n. 678/III.6 e 701/III.6/01 dell’8.5.2001 con la quale è stato chiesto
il parere sullo schema di regolamento attuativo dell’art. 1, comma 18, della
legge 4/99 – Modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per
l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per le professioni di
consulente del lavoro, statistico e tecnologo alimentare, nonché della
disciplina dei relativi ordinamenti professionali.
Esaminato lo schema di regolamento;
Sentiti i Relatori;
ESPRIME AL
SIG. MINISTRO IL PARERE SEGUENTE:
Osservazioni
Generali
Nella relazione illustrativa
del provvedimento, si afferma che: "l’emanazione del regolamento assume
particolare rilievo in ordine alla esigenza di fornire tempestivamente agli
studenti che si iscriveranno nell’anno accademico 2001/2002 precise
indicazioni sugli esiti professionali delle classi di laurea." Tale finalità
informativa indispensabile, che il CNSU ha sin da tempo sottolineato, è
ritenuta giusta dal Consiglio, e quindi da perseguire. Tuttavia si è agito in
questa direzione troppo in ritardo, a parere del Consiglio, rispetto alla
ristrutturazione della architettura dei corsi universitari. Infine il CNSU
chiede chiarimenti sui tempi di adeguamento previsti per le professioni forensi
(avvocati, magistrati) e notarili. Questo importante settore non è stato
infatti ancora disciplinato.
Professione di Consulente del Lavoro
Nella disciplina attuale, come
è sottolineato nella relazione "l’acceso alla professione è consentito
indifferentemente a possessori di titoli di diverso grado e valore", con
competenze determinate. Va inoltre sottolineato che in UE la professione è
svolta da soggetti non specializzati. La ratio contenuta in "Sintesi della
proposta" è in questo senso giusta, poiché si limita ad individuare le
classi che consentono l’accesso all’albo. Il CNSU esprime comunque
perplessità per il fatto che professionisti in possesso di L e LS vedano
attribuirsi dalla legge le medesime competenze; auspica, invece, che
all’interno della stessa professione possano essere creati specifici profili
per laureati e laureati specialisti con competenze differenziate.
Professione di Statistico
Pur comprendendo le ragioni
dell’Ufficio Legislativo espresse nella relazione, laddove si afferma che non
è prevista disciplina per la professione di statistico al di fuori della
Pubblica Amministrazione, il CNSU ravvisa l’opportunità di riformare la
professione, colmando una lacuna normativa attuale ,anche fuori di tale ambito.
Si ravvisa inoltre la possibilità di modificare la denominazione delle figure
professionali create, in modo che anche queste siano allineate con tutte
le altre al livello nazionale.
Professione di Tecnologo Alimentare
Il CNSU non ha notazioni
particolare ed esprime parere favorevole.
Infine il CNSU intende fare una notazione a
proposito dell’articolato generale. All’art.7 il CNSU esprime la sua
soddisfazione per la previsione del tirocinio durante il percorso formativo, pur
sottolineando le notazioni già espresse in merito nei pareri precedenti.
IL SEGRETARIO f.to Paola Gironi |
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Il PRESIDENTE f.to Tommaso Agasisti |
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