2000-2003

Cos'è il CNSU

Componenti

Commissioni


Sito Ufficiale

Per informazioni generali e per suggerimenti e proposte
su questo sito web scrivere a:

cnsu@miur.it

 


Home Page

Pareri

2003

2002

2001
2000

Parere n.ro 13 - 2001

SCHEMA DI REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL’ART.1, COMMA 18, DELLA LEGGE 4/99





CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI STUDENTI UNIVERSITARI

Prot. n. 78

Spedito il 21/05/2001

Parere generale n.13

 

All’On.le Ministro
S E D E

OGGETTO:

Schema di regolamento attuativo dell’art. 1, comma 18, della legge 4/99

Adunanza del 18 maggio 2001

IL CONSIGLIO NAZIONALE STUDENTI UNIVERSITARI

Vista la lettera ministeriale del Sottosegretario di Stato, prof. Luciano GUERZONI,
prot. n. 678/III.6 e 701/III.6/01 dell’8.5.2001 con la quale è stato chiesto il parere sullo schema di regolamento attuativo dell’art. 1, comma 18, della legge 4/99 – Modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per le professioni di consulente del lavoro, statistico e tecnologo alimentare, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti professionali.

Esaminato lo schema di regolamento;

Sentiti i Relatori;

ESPRIME AL SIG. MINISTRO IL PARERE SEGUENTE:

 

Osservazioni Generali

Nella relazione illustrativa del provvedimento, si afferma che: "l’emanazione del regolamento assume particolare rilievo in ordine alla esigenza di fornire tempestivamente agli studenti che si iscriveranno nell’anno accademico 2001/2002 precise indicazioni sugli esiti professionali delle classi di laurea." Tale finalità informativa indispensabile, che il CNSU ha sin da tempo sottolineato, è ritenuta giusta dal Consiglio, e quindi da perseguire. Tuttavia si è agito in questa direzione troppo in ritardo, a parere del Consiglio, rispetto alla ristrutturazione della architettura dei corsi universitari. Infine il CNSU chiede chiarimenti sui tempi di adeguamento previsti per le professioni forensi (avvocati, magistrati) e notarili. Questo importante settore non è stato infatti ancora disciplinato.

Professione di Consulente del Lavoro

Nella disciplina attuale, come è sottolineato nella relazione "l’acceso alla professione è consentito indifferentemente a possessori di titoli di diverso grado e valore", con competenze determinate. Va inoltre sottolineato che in UE la professione è svolta da soggetti non specializzati. La ratio contenuta in "Sintesi della proposta" è in questo senso giusta, poiché si limita ad individuare le classi che consentono l’accesso all’albo. Il CNSU esprime comunque perplessità per il fatto che professionisti in possesso di L e LS vedano attribuirsi dalla legge le medesime competenze; auspica, invece, che all’interno della stessa professione possano essere creati specifici profili per laureati e laureati specialisti con competenze differenziate.

Professione di Statistico

Pur comprendendo le ragioni dell’Ufficio Legislativo espresse nella relazione, laddove si afferma che non è prevista disciplina per la professione di statistico al di fuori della Pubblica Amministrazione, il CNSU ravvisa l’opportunità di riformare la professione, colmando una lacuna normativa attuale ,anche fuori di tale ambito. Si ravvisa inoltre la possibilità di modificare la denominazione delle figure professionali create, in modo che  anche queste siano allineate con tutte le altre al livello nazionale.

Professione di Tecnologo Alimentare

Il CNSU non ha notazioni particolare ed esprime parere favorevole.

Infine il CNSU intende fare una notazione a proposito dell’articolato generale. All’art.7 il CNSU esprime la sua soddisfazione per la previsione del tirocinio durante il percorso formativo, pur sottolineando le notazioni già espresse in merito nei pareri precedenti.

IL SEGRETARIO
f.to Paola Gironi

 

Il PRESIDENTE
f.to Tommaso Agasisti