OGGETTO: Schema di regolamento recante “Modifiche
al DPR 25.7.97, n. 306, concernente la disciplina in materia di contributi
universitari”.
Adunanza
del 26 ottobre 2001
IL
CONSIGLIO NAZIONALE STUDENTI UNIVERSITARI
Vista la lettera ministeriale (Ufficio Legislativo)
prot. n. 1198/III/6/01 del 17.10.2001, con la quale è stato chiesto il
parere sullo schema di regolamento indicato in oggetto;
Visto lo schema
del provvedimento suddetto;
Sentiti i relatori.
ESPRIME
AL SIG. MINISTRO IL PARERE SEGUENTE:
In via preliminare il CNSU ribadisce come il problema
della contribuzione studentesca sia tra i principali argomenti di discussione
e di interesse dell’Organo e pertanto la richiesta di parere in merito
all’oggetto, da parte del Ministero, è quanto mai dovuta, nonostante la
proposta avanzata dal MIUR al consiglio dei ministri non sia stata preventivamente
sottoposta al parere del CNSU, come invece previsto dal D.P.R. istitutivo
dell’organo.
Il CNSU è infatti convinto che solo grazie ad un costante
rapporto di confronto, dialogo e rispetto dei ruoli assegnati, si potrà
interagire con il ministero e portare un contributo importante per il
sistema universitario, contributo che tutti attendono e che risulta più
importante in una fase di radicali cambiamenti come questa.
A riguardo delle modifiche del D.P.R. citate in oggetto
il CNSU esprime le seguenti considerazioni:
l’articolo 1 lettera a) dello schema di decreto permette
alle università italiane, che fino al 1998 avevano ecceduto il limite
del 20% rispetto al FFO stabilito dall’art. 5 comma 1 del DPR in esame,
di perseverare in questa mancanza fino all’anno accademico 2001.
Il CNSU rileva come gli unici soggetti penalizzati
da tale provvedimento siano agli studenti che negli anni dal 1997 al 2001
hanno versato quote in eccesso rispetto al dovuto.
Pertanto il CNSU ritiene giusto e opportuno che il
Ministero si adoperi affinché le università italiane, che negli anni dal
1997 al 2001 hanno superato tale limite, restituiscano agli studenti le
tasse pagate in eccedenza così come accaduto per l’università di Firenze;
in tale direzione si auspica un opportuno provvedimento normativo.
La modifica apportata dall’art. 1 lettera b) di fatto
pone un punto di chiarezza che già il CNSU nell’adunanza del 18 e 19 settembre
auspicava; con tale provvedimento, infatti, dall’anno accademico 2002
tutte le università che eccedono il limite fissato dall’art. 5 comma 1
del D.P.R. dovranno restituire agli studenti le somme in eccedenza riscosse.
Il CNSU inoltre auspica che il limite imposto dall’art.
5 comma 1, insieme alla progressiva riduzione del FFO dal 2002 al 2004,
non divenga un incentivo, per le università che sono al di sotto dello
stesso limite, per aumentare le tasse fino al limite consentito.
La riduzione del FFO inoltre, con l’applicazione del
D.P.R. in esame, comporterà una diminuzione del gettito proveniente dalla
contribuzione studentesca in quelle università che attualmente sono al
di sopra del limite fissato dall’art. 5 comma 1 del D.P.R. 306/97.
La progressiva riduzione delle risorse impegnate per
la formazione potrebbe provocare una preoccupante involuzione delle attività
di detti Atenei.
Il CNSU inoltre auspica che l’iter procedurale per
l’approvazione definitiva e l’applicazione delle modifiche al D.P.R. in
questione permetta l’applicazione delle stesse sin dall’anno 2002.
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