OGGETTO: |
Art. 37 del
decreto leg.vo n. 368/99 – definizione schema tipo di contratto
formazione-lavoro per medici in formazione specialistica. |
Adunanza del 30 maggio 2002
IL CONSIGLIO NAZIONALE STUDENTI
UNIVERSITARI
Vista la lettera ministeriale
(Dipartimento per la programmazione e il coordinamento e gli affari economici –
Uff. IV) n. 1508 del 9.4.2002 con la quale è stato chiesto il parere sullo
schema tipo di contratto formazione-lavoro per medici in formazione
specialistica;
Visto
l’art. 37 del decreto legislativo n. 368/99;
ESPRIME AL SIG. MINISTRO
LE CONSIDERAZIONI ED IL PARERE SEGUENTI:
Il CNSU ritiene l’attuazione del
decreto legislativo 368/99 una gran possibilità per ripensare alla posizione dei
medici in formazione specialistica, al fine soprattutto di migliorare la
formazione e l'apprendimento dei giovani medici secondo i migliori standard
europei.
Riteniamo sia questa, infatti, la
vera ragione del decreto suddetto, oltre ad essere un’imprescindibile necessità,
visto il delinearsi di un mercato comune europeo dove i medici italiani dovranno
essere competitivi rispetto ai loro colleghi esteri.
Il Consiglio, analizzando lo schema tipo di contratto formazione-lavoro
presentatogli, facendo innanzi tutto notare che i dati in suo possesso non sono
sufficienti per comprendere fino in fondo la dinamica di questo cambiamento,
ritiene che quest’occasione non sia stata sfruttata al meglio, poiché non sono
toccati punti fondamentali, ad esempio le forme di controllo che rendano
realmente applicati gli "obblighi" d’offerta formativa da mettere a disposizione
dei medici in formazione, oggi troppo spesso presenti solo sulla carta. Tutti i
punti deboli dell’attuale situazione delle scuole di specialità non sono toccati
nel decreto legislativo, facendo quindi temere che si ripresenteranno inalterati
così da vanificare, almeno in parte, gli sforzi per un’efficace formazione.
Un punto focale non
approfondito in questo contratto è senza dubbio la capacità professionale che il
medico deve acquisire. All’art.3 è citato il “ libretto personale di
formazione”. Tale strumento è già utilizzato dai medici specializzandi, ma non
assolve i compiti per cui è stato creato. Infatti, molto spesso succede che lo
specializzando non opera realmente tutti quegli interventi che risultano poi
certificati su tale libretto. Il CNSU ritiene che la formazione richieda una
completezza clinica globale, per cui il numero d’interventi da tabella deve
essere effettivamente svolto, con il medico in formazione coinvolto dall’inizio
alla fine dell'atto medico; altrimenti la formazione non può essere completa.
Per questo il Consiglio auspica un maggior controllo su tutto ciò che riguardi
la formazione professionale durante gli anni di specialità.
Il CNSU ritiene una priorità
stabilire dei limiti alla possibile sperequazione tra le ore d’attività
assistenziali e quelle d’attività formativa o di didattica formale, anche per
incentivare la ricerca da parte degli specializzandi.
Ad oggi molte strutture
utilizzano i medici in formazione specialistica per sopperire a carenze di
personale nelle strutture ospedaliere, in particolar modo per l’attività di
guardia notturna. Il Consiglio nota come tutto questo non sia trattato nel
contratto e chiede una spiegazione in riferimento al cambiamento di
responsabilità che questo nuovo status porterà o meno ai medici specializzandi.
Un altro punto fondamentale
riguarda l’allargamento delle convenzioni tra Consiglio di Scuola e altre
strutture ospedaliere. Questo consentirebbe molta più scelta per il medico e la
possibilità d’aumento del numero di posti ed eviterebbe la concentrazione di
specializzandi solo in poche strutture ospedaliere.
Ciò nonostante, il CNSU
esprime parere decisamente favorevole verso la maggior tutela, prima di tutto di
carattere previdenziale, della figura del medico specializzando ora equiparato a
medico in formazione. L'assenza di queste tutele costituiva una grave lacuna
della formazione del medico in Italia, tale da renderla spesso più arretrata
rispetto ai partners europei. Il CNSU vede positivamente anche la possibilità
dell’esercizio della libera professione intramuraria da parte del medico in
formazione (art.5).
Il Consiglio esprime però
preoccupazione circa la reale applicabilità di tale decreto soprattutto perché
non si comprende come i due soggetti stipulanti il contratto con il medico
(Università e Regione) possano agire insieme. Infatti, più volte è citato come
unico soggetto l’Università/Regione (vedi art.2, 3, 7, 8) ma non si specifica
attraverso quale organo esse agiscano, visto anche il risultato dell'unico
organo paritetico istituito dalla 368/99, gli Osservatori Regionali, che non
sono attivi in nessuna parte del Paese, spesso a causa della mancanza di
collaborazione tra Università e Regioni.
Dato inoltre che a
Università/Regione sembra spettare l'onere della formazione il Consiglio auspica
che tale collaborazione sia resa effettiva e più specificata nella legge.
Per questo motivo il CNSU
chiede ulteriori spiegazioni anche in riferimento alla partecipazione delle
Regioni e del Ministero della Salute.
Quest’ultimo sembra non
essere mai interpellato e il Consiglio ritiene che sia auspicabile una maggior
collaborazione tra MIUR e Ministero della Salute, per non cadere in errori già
avvenuti in passato. Per quanto riguarda le Regioni, il CNSU vorrebbe avere
informazioni più dettagliate circa l’entità della partecipazione di queste, sia
a livello economico sia decisionale.
Una grande preoccupazione
riguarda il numero dei posti nelle varie specialità. Il CNSU non ha ricevuto
nessun dato allegato rispetto a questo problema e non può quindi verificare se i
posti di specialità diminuiranno. Il Consiglio nota che il numero di laureati in
medicina è molto superiore ai posti in specialità; questo significa che sarà
necessario investire ancora di più e non diminuire ulteriormente i posti di
medico specializzando come fino ad oggi è stato fatto. Per questo il CNSU
auspica che un contratto di questo tipo non comporti alla fine una diminuzione
dei posti, dato il maggior costo di ciascun medico in formazione rispetto al
passato a causa non di un’aumentata retribuzione ma per i nuovi obblighi
previdenziali che la legge impone. Proprio per questo ritiene importante che si
sviluppi la collaborazione con le Regioni, così che possano realmente essere
coperti i costi.
Da ultimo il Consiglio chiede
che, poiché l'entità dei contributi previdenziali è stata esplicitamente
determinata (pari al 75% dei costi di un medico) anche l'entità della
contribuzione sia mantenuta nella stessa proporzione (75% appunto) e non
lasciata in bianco come nel testo attualmente presentato. Il Consiglio si
permette di far notare che è molto difficile esprimere un parere completo su un
contratto di lavoro senza che sia in nessun modo indicata l'entità della
retribuzione.
Il CNSU ritiene che lo status
del medico in formazione specialistica non subirà molti cambiamenti con questo
nuovo contratto, tranne per quanto riguarda tutte le agevolazioni previdenziali,
pur fondamentali.
Il Consiglio auspica che non
avvenga alcuna diminuzione del numero dei posti.
Infine ritiene che questa sia stata
una occasione sprecata, innanzitutto perché il contratto ha introdotto poche
novità e sembrerebbe un mero modo di attuazione del decreto leg.vo 368/99 senza
modificare nulla, inoltre perché non si è tenuta presente la questione cruciale,
cioè la formazione professionale dei medici in formazione specialistica.
Il CNSU auspica una risposta a tutti i quesiti posti, al fine di colmare la
mancanza di dati e per poter proporre soluzioni adeguate per l’applicazione del
decreto legislativo n.368/99.
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