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Parere n.ro 7 - 2001

PARERE SULLO SCHEMA DEL DPCM

 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari"




CONSIGLIO NAZIONALE STUDENTI UNIVERSITARI

Prot. n. 3

Parere generale n. 7

Spedito il 24/01/2001

All’On. Ministro

S E D E

 

OGGETTO:     Parere sullo schema del DPCM – “Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari”.

Adunanza del 17 e 18 gennaio 2001

  IL  CONSIGLIO  NAZIONALE STUDENTI UNIVERSITARI

Vista la lettera ministeriale (Dipartimento per la Programmazione, il Coordinamento e gli Affari Economici - Servizio per l’Autonomia Universitaria e Studenti – Uff. II) del 21.12.2000 n.6186, con la quale è stato chiesto il parere sullo schema del DPCM indicato in oggetto;         

               Sentiti i Relatori;

ESPRIME ALL’UMANIMITA’ AL  SIG. MINISTRO IL SEGUENTE PARERE

Negli ultimi anni diversi dati tendono a delineare un continuo innalzamento della qualità e della quantità degli investimenti per far fronte alle mutuanti necessità della popolazione studentesca.

Nonostante i grossi passi avanti compiuti da Stato e autonomie regionali nell’ambito dei servizi erogati alla popolazione studentesca, la situazione attuale del diritto allo studio italiano presenta però, ancora oggi,  evidenti differenze rispetto agli standard europei.

Infatti, sebbene gli investimenti dello Stato e delle regioni al fine dell’erogazione delle borse di studio siano più che raddoppiati rispetto al 1996 permettendo l’aumento dal 55% del ‘96 al 79% dell’anno accademico scorso, della copertura delle graduatorie degli idonei  al conseguimento di borse di studio, nel panorama nazionale piuttosto confortante spiccano però ancora regioni in cui il grado di copertura degli idonei e gli investimenti regionali risultano del tutto insufficienti in un contesto in cui, con l’applicazione della riforma universitaria, partirà una vivace competizione tra atenei e quindi anche tra servizi offerti dagli enti regionali.

In questo quadro si inserisce la emanazione del D.P.C.M. in questione che, in sostanza, continua e completa il processo riformatore avviato.

  L’aumento delle risorse impegnate in questi ultimi anni, infatti, potrebbe rivelarsi poco efficace se si dovesse risolvere in un mero intervento di tipo assistenziale; il decreto in discussione è indirizzato verso l’importante obbiettivo di realizzare un reale sostegno per tutti gli studenti meritevoli se anche bisognosi.

  A riguardo del presente schema di decreto il CNSU esprime le seguenti considerazioni:

               Per quanto concerne l’assegnazione delle borse di studio agli studenti che si iscrivono per la prima volta ad un corso di laurea o laurea specialistica a ciclo unico, sarebbe opportuno compilare le graduatorie anche in funzione di un criterio di merito.

         Al solo criterio reddituale, si potrebbe affiancare per l’assegnazione delle borse di studio agli studenti iscritti al primo anno di corsi di laurea specialistica organizzati su due cicli, il voto con cui si è conseguita la laurea di primo livello; nel caso in cui questa ipotesi non fosse realizzabile, l’inserimento del principio della revoca anche per le lauree specialistiche organizzate su due cicli, utilizzando gli stessi criteri adottati per la revoca delle borse di studio per gli studenti del primo livello, garantirebbe il sostegno per gli studenti meritevoli che hanno intenzione di proseguire la propria carriera universitaria.

        Tra gli scopi della riforma c’è infatti quello di creare, attraverso le lauree specialistiche, una figura altamente qualificata dal punto di vista professionale; un intervento in termini di diritto allo studio in questo campo quindi non può rischiare di penalizzare gli studenti più meritevoli.

      Un criterio oggettivo per la revoca o meno della borsa di studio assegnata agli studenti iscritti al primo anno può anche essere costituito dal recupero degli eventuali debiti formativi con cui lo studente si è presentato; tale ipotesi trova anche riscontro nella bozza di decreto stessa che utilizza tale criterio per il mantenimento della borsa di studio al secondo anno.

  La conferma delle borse di studio, previo il soddisfacimento delle condizioni di merito, senza la necessità di formulare ulteriori istanze, rappresenta senz’altro una valida miglioria che consentirà uno snellimento complessivo della burocrazia.

          L’inserimento di un “bonus” di cui poter usufruire durante la carriera universitaria è una innovazione positiva che cautela da un certo punto di vista dalle spiacevoli sorprese che l’applicazione della riforma universitaria potrebbe riservare agli studenti in alcuni atenei italiani.

          In particolare, considerato che la bozza di decreto prevede come requisito di merito per il mantenimento della borsa al terzo anno il conseguimento di 80 crediti contro i 25 necessari per il mantenimento della borsa al secondo anno, sarebbe auspicabile un aumento del bonus relativo al secondo anno da 10 a 13 crediti.

                Per le lauree specialistiche, nell’ottica di una applicazione flessibile del decreto, sarebbe opportuno prevedere l’inserimento di un bonus di ulteriori 10 crediti, distribuiti sul biennio. Allo stesso scopo, per un principio di equità, si ritiene opportuno rendere fruibili ulteriori 10 crediti anche negli ultimi due anni delle lauree specialistiche organizzate su un singolo ciclo.

          Un attento monitoraggio sugli effettivi risultati  in termini di riduzione del tempo di laurea che l’applicazione della riforma porterà, potrà permettere in futuro, un eventuale ritocco dei criteri di merito per il mantenimento delle borse di studio. Inoltre, nell’ottica di garantire in tutti i campi, e quindi anche in termini di diritto allo studio, il transitorio per gli studenti iscritti prima dell’entrata in vigore del D.M. 509/99, la decisione di mantenere inalterate, rispetto al precedente DPCM del 30/4/97, le condizioni di reddito e di merito necessarie per il conseguimento delle borse di studio regionali, è sicuramente apprezzabile.

              L’applicazione del decreto legislativo n°109 del ’98 attribuisce alla condizione patrimoniale un peso superiore rispetto al DPCM 30 /4/ 97. A tal proposito, quindi, onde evitare la diminuzione del numero degli idonei, sarebbe auspicabile un ritocco verso l’alto dei limiti patrimoniali massimi per l’idoneità al conseguimento delle borse di studio. Comunque, la possibilità di opzione da parte di regioni e università sulla percentuale con cui questo parametro influirà sull’ISE, lascia a questi la responsabile valutazione di come la condizione patrimoniale, in funzione delle singole situazioni locali, incide realmente sul reddito totale.

         Il rischio più grosso sarà invece quello che, con l’aumento dei contributi statali e con l’applicazione del nuovo sistema di rendicontazione, il gettito totale delle tasse universitarie possa aumentare considerevolmente a scapito degli studenti. Per questo motivo le università italiane dovrebbero ricalcolare, già a partire dal prossimo anno accademico, le fasce di reddito per il pagamento delle tasse e dei contributi universitari onde evitare un ingiustificato aumento della contribuzione studentesca oltre il limite del 20% dei trasferimenti statali come previsto dalla legge, limite non rispettato da diversi Atenei italiani.

        La condizione di studente indipendente viene vincolata alla residenza dello stesso da almeno due anni in un appartamento non di appartenenza di un componente del nucleo familiare e alla percezione di un reddito autonomo da almeno due anni; questi vincoli che hanno come giusta motivazione quella di evitare sperequazioni da parte di alcuni, eliminano di fatto la possibilità per uno studente che realmente vive autonomamente, di essere considerato tale.

Sarebbe quindi auspicabile una riduzione da due ad un anno dei tempi necessari per il rientro nella condizione di studente “indipendente”, l’abbassamento da 8.000 fino a 6.500 euro della condizione reddituale e la considerazione specifica di casi particolari documentati.

  L’obbligo da parte di università ed enti regionali di comunicare i dati relativi alle borse di studio e agli esoneri dalle tasse universitarie al CNSU consentirà sicuramente un valido strumento che permetterà un continuo e proficuo monitoraggio della condizione nazionale del diritto allo studio evidenziando le realtà locali in ritardo e quelle in cui il diritto allo studio è garantito realmente in  modo efficace. Sarebbe opportuno comunicare tali dati entro e non oltre la data del 31 Dicembre di ogni anno.

          Il CNSU ritiene opportuno che le regioni e le province autonome riservino comunque una percentuale di posti per gli studenti non appartenenti all’unione europea ma di nazionalità italiana, laddove presenti, nazionalità appositamente certificata dalle competenti autorità riconosciute dal governo italiano, nonché consentano l’accesso gratuito al servizio di ristorazione ai soggetti di cui sopra in condizione di particolare disagio economico opportunamente documentato.

          Le università private, inoltre, dovrebbero adeguare entro i prossimi due anni i propri statuti al fine di garantire democraticità partecipativa per gli studenti all’interno degli Atenei al pari delle università statali. A tal fine è auspicabile l’applicazione di un deterrente economico per le università che non si adeguassero a tali principi senza peraltro intaccare i fondi destinati al diritto allo studio che dovranno essere quindi svincolati dagli altri finanziamenti.

          All’art.9 comma 9 il CNSU ritiene debbano essere specificati in modo più puntuale alcuni requisiti fondamentali del nuovo importante servizio: pubblicità adeguata, luogo fisico riconoscibile e contratto tipo per gli studenti.

           Notoriamente, l’erogazione di un qualsiasi servizio è tanto più efficace e utile quanto più ad erogare gli stessi siano i fruitori del servizio; per questo è importante porre in evidenza come università ed enti regionali, per riqualificare la propria spesa ed innalzare la qualità dei servizi, debbano valorizzare cooperative ed associazioni studentesche.

         Il CNSU ritiene che il DPCM debba prevedere interventi per il diritto allo studio per tutta la durata del periodo formativo e trova molto positivo che siano state incluse nel testo novità significative per le Scuole di Dottorato e di Specializzazione. Proprio in quest’ottica si considera necessario prevedere interventi che tutelino gli studenti che si iscriveranno ai corsi di perfezionamento post-lauream atti al conseguimento di Master di I e II livello.

        L’individuazione di chiari e precisi criteri per il riparto del fondo nazionale per il diritto allo studio va giustamente nella direzione di incentivare gli enti regionali ad impegnare proprie risorse per l’erogazione delle borse di studio.

I criteri individuati potranno essere sicuramente uno sprone per quelle regioni che fino ad ora poco hanno fatto per sostenere autonomamente la condizione studentesca.

Per consentire che i dettati previsti all’art.16 portino realmente alla valorizzazione delle regioni più adempienti, sarebbe opportuno portare il limite previsto dal comma 7 dall’80% al 60 %.

  L’aumento dell’importo delle borse di studio sicuramente va nell’ottica di un reale sostegno per gli studenti; di notevole validità è inoltre la possibilità per gli studenti fuorisede vincitori di borse di studio, di optare tra l’erogazione dei servizi e la monetizzazione delle borse di studio considerando positivamente la possibilità di opzione tra i due pasti giornalieri e l’erogazione di un pasto giornaliero con un conguaglio economico che andrebbe incontro alle nuove esigenze degli studenti, limitando le consuete difficoltà di usufruire di entrambi i pasti giornalieri e garantirebbe, anche se in maniera ridotta, la libertà di ogni studente di decidere dove e come utilizzare la propria borsa di studio. Sarebbe comunque auspicabile prevedere l’opzione da parte degli studenti tra un solo pasto giornaliero con un conguaglio economico di 600 euro e la possibilità di rinunciare al servizio di ristorazione con un contributo di 1200 euro. Sarebbe inoltre auspicabile perseguire l’obbiettivo prioritario di innalzare il livello qualitativo del servizio ristorativo erogato dalle mense.

Inoltre è di notevole valore la possibilità, per i fuorisede, al contrario di quanto accadeva precedentemente, di disporre comunque, se pur in minima parte, di una quota monetizzata della borsa,  non solo costituita  dunque da servizi, anche per gli studenti che hanno l’indicatore ISE compreso tra i due terzi del tetto massimo stabilito e lo stesso.

             A riguardo dell’art.8 comma 4, si ritiene che le università non debbano richiedere alcun diritto fisso agli studenti che abbiano sospeso la loro carriera universitaria per un anno per svolgere il servizio militare o civile, alle studentesse per l’anno di nascita di ciascun figlio e agli studenti che sono costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate.

  L’incentivazione della mobilità studentesca è un punto fondamentale di una qualsiasi politica universitaria che voglia realmente formare studenti preparati scientificamente, culturalmente e umanamente; per questo, l’attivazione di una integrazione delle borse di studio per gli studenti che partecipano a programmi di mobilità internazionale di qualsiasi natura, non può che andare verso questa importante direzione considerata anche la scarsità delle risorse che l’Unione Europea e le singole università investono in questo campo. Sarebbe comunque opportuno estendere la possibilità di rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno anche per le destinazioni europee.

  Con le considerazioni sopra esposte, il CNSU esprime parere favorevole sullo schema del DPCM in esame.

 

IL SEGRETARIO
f.to Paola Gironi

IL PRESIDENTE
f.to Tommaso Agasisti