OGGETTO : Parere sullo schema
dei decreti recanti : " Determinazione delle classi delle lauree e
delle lauree specialistiche universitarie delle professioni
sanitarie"
Adunanza del 6
Febbraio 2001
IL CONSIGLIO
NAZIONALE STUDENTI UNIVERSITARI
Viste le note dell’On.le Ministro prot. ACG/DM/75/2001, in data
19.01.2001, del Sottosegretario prof. Luciano Guerzoni prot. n. 5067 del
31.01.2001 e
prot. 5075/SG del 31.01.2001, con le quali è stato chiesto il parere
sullo schema dei decreti ministeriali relativi alla determinazione delle
classi delle lauree e delle lauree specialistiche delle professioni
sanitarie;
Sentiti i Relatori;
ESPRIME ALL’UNANIMITA’
AL SIG. MINISTRO IL SEGUENTE PARERE:
Il C.N.S.U. vuole segnalare un deciso apprezzamento per lo sforzo fatto
dal MURST di concerto col Ministero della Sanità nell’emanazione dei
decreti riguardanti le classi di laurea e di laurea specialistica
dell’area sanitaria che porta finalmente a termine il processo di
riforma del sistema universitario nazionale. A tal proposito auspica che
l’attivazione dei corsi avvenga con l’anno accademico 2001/2002 in
modo da poter allineare anche queste classi all’intero quadro della
riforma.
Entrando nello specifico degli schemi dei decreti in esame, il Consiglio
Nazionale degli Studenti Universitari ritiene di dover formulare alcune
osservazioni.
In primo luogo il C.N.S.U. vuole sottolineare con soddisfazione, in
considerazione della priorità attribuita dal piano sanitario nazionale
alla tutela della salute, la trasformazione in Lauree dei Diplomi
Universitari dell’area sanitaria presenti nel panorama nazionale; questa
operazione va nell’ottica di migliorare e valorizzare percorsi formativi
fondamentali, a carattere fortemente professionalizzante che in maniera
unica hanno saputo rispondere a precise necessità di formazione di figure
atte a sopperire i bisogni di salute del singolo e della collettività.
Come già ribadito in altri pareri resi da quest’organo, la riuscita di
tale operazione sarà fortemente condizionata, come previsto dal D.M.
509/99, dall’autonomia dei singoli atenei che, per la specificità delle
discipline in questione, dovranno proficuamente attingere competenze sia
dal mondo universitario che da quello ospedaliero.
Il C.N.S.U. ritiene che vi debba essere una più attenta politica di
collaborazione tra il Servizio Sanitario Nazionale, le Regioni, le
Università e le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere al fine di una più
razionale ed equa ripartizione delle competenze formative e delle risorse
per l’attivazione dei corsi specificati dal D.M. in oggetto.
I corsi di laurea, infatti, devono avere l’obiettivo di assicurare allo
studente un’adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici
generali, nonché l’acquisizione di specifiche conoscenze professionali
in relazione alle figure identificate dai profili.
E’ inevitabile però rilevare l’abuso da parte del Ministero della
Sanità dell’articolo 6 comma 3 del Decreto legislativo 502/92 che
attribuisce allo stesso la facoltà di istituire i profili professionali.
L’attuazione troppo estensiva di questa norma ha prodotto sino ad ora la
definizione di ben ventuno profili professionali.
Se in alcuni casi, come nelle scienze infermieristiche, è opportuno
prevedere dopo la Laurea anche un titolo con più ampi sbocchi
professionali e con conoscenze più approfondite come la Laurea
Specialistica, come già succede in molti altri paesi stranieri, bisogna
comunque preservare la proficua esperienza dei diplomi universitari che
sono stati capaci di formare figure professionali già in tre anni; appare
quindi azzardata la molteplice creazione di lauree specialistiche per ogni
profilo.
Per questo motivo il CNSU intende segnalare che alcune situazioni
potrebbero essere risolte con l’attivazione di specifici Master di primo
livello successivi alle Lauree, in conformità a quanto previsto
dall’articolo 3 comma 8 del D.M. del Ministero dell’Università e
della Ricerca Scientifica e tecnologica n. 509/99. Sembra opportuno
sottolineare che questi dovrebbero essere individuati con apposito D.M.
del MURST di concerto con il Ministero della Sanità, al fine di attivare
solo corsi per i profili dei quali vi sia una reale necessità nel Paese.
Si ritiene opportuno che la programmazione degli accessi ai corsi di
laurea, in applicazione delle normative comunitarie, venga fatta in modo
attento, al fine di sopperire le sempre maggiori esigenze di figure
professionali dell’area sanitaria, tecnica, della riabilitazione e della
prevenzione, come individuate dalla L. 251/2000, stabilendo le opportune
priorità di attivazione dei corsi.
Il CNSU ritiene inoltre che debba essere modificato l’articolo 5 comma
2, laddove si attribuiscono ben 30 ore per Credito formativo universitario
(CFU), relativamente alla classe 1, per la formazione infermieristica ed
ostetrica. Se tale assegnazione è giustificata, in attuazione della
Direttiva 80/154/CEE sulla formazione delle ostetriche che prevede 5400
ore, tirocinio clinico compreso, non lo è per la formazione
dell’Infermiere. L’accordo europeo sull’istruzione e sulla
formazione dell’infermiere adottato a Strasburgo il 25 ottobre 1967 e
ratificato dall’Italia con la Legge 795/1973, al Capitolo III prevede
che il numero delle ore sia di 4600; si consiglia pertanto di definire in
26 ore il CFU per l’infermieristica, tirocinio clinico compreso.
Si auspica anche che nel processo formativo di tirocinio clinico sia
valorizzata la fase di apprendimento, evitando l’uso strumentale alla
struttura del tirocinante.
Il CNSU vorrebbe inoltre sottolineare, in merito all’articolo 6 comma 2
lettera b, l’opportunità di prevedere tre sessioni di prova finale
anziché due.
Entrando nel merito dei decreti allegati in oggetto, all’interno della
sezione individuante gli obiettivi qualificanti, si ritiene che debba
essere valorizzata la caratteristica formativa del titolo universitario in
quanto tale, pur mantenendo il valore abilitante l’esercizio della
professione dello stesso.
E’ auspicabile che al fine dell’esercizio delle professioni sanitarie
il Governo riorganizzi il sistema degli ordini e dei collegi, raggruppando
i vari professionisti per classe di laurea per poi definire diversi albi,
specifici per ogni professione, all’interno dello stesso ordine.
Con le considerazioni sopra esposte il CNSU esprime parere favorevole in
merito agli schemi dei decreti delle classi di laurea e di laurea
specialistica di cui all’oggetto.
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