Regolamento recante istituzione del
Consiglio nazionale degli studenti universitari,
a norma dell'articolo 20, comma8, lettera b),
della legge 15 marzo 1997, n.59
approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 novembre 1997
d.p.r. n. 491 del 2 dicembre 1997
g.u. n. 17 del 22/1/98


UFFICIO LEGISLATIVO
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
La legge 15 marzo 1977, n. 59
concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti
alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione
e per la semplificazione amministrativa” prevede all’articolo 20,
comma 8, che, in prima applicazione, possano essere emanati regolamenti ai
sensi dell’art.17, comma 2, della legge 22 agosto 1988, n. 400, per
disciplinare una serie di materie in ambito universitario.
Il Governo è conseguentemente
legittimato ad intervenire con strumenti amministrativi che possono
delegificare la normativa preesistente per disciplinare:
a) lo sviluppo, la programmazione e la
valutazione del sistema universitario;
b) la composizione e le funzioni degli organi
locali e nazionali rappresentativi del sistema universitario;
c) la materia del diritto allo studio, con
particolare riferimento ai criteri di determinazione delle contribuzioni
studentesche;
d) le procedure per il rilascio del titolo di
dottore di ricerca e la eliminazione delle autorizzazioni preventive
all’accettazione, da parte delle università, di lasciti e donazioni.
Nell’ambito del riordino degli organi
universitari è prevista anche l’istituzione del Consiglio nazionale
degli studenti, per corrispondere alle aspettative degli studenti iscritti
ai corsi di studio attivati nelle università e negli istituti di
istruzione o di grado universitario sia statali che non statali,
interessati ad avere un proprio organismo nazionale, legittimato a
rappresentare in sede governativa le problematiche connesse alla
condizione studentesca e a sollecitare l’adozione delle iniziative e
delle soluzioni più opportune.
Con il presente provvedimento si intende
dare esecuzione alle disposizioni citate in precedenza e stabilire le
procedure e le modalità per l’istituzione del CNSU, cui sono attribuiti
compiti di consulenza e di proposta al Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica su argomenti di particolare interesse
per la popolazione studentesca.
Il provvedimento si compone di dieci
articoli.
L’articolo 1 prevede l’istituzione
del CNSU e ne definisce le competenze consultive e propositive in
relazione a progetti di riordino del sistema universitario predisposti dal
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e ai
decreti ministeriali con i quali sono individuati i criteri generali per
la disciplina degli ordinamenti didattici dei vari corsi di studio, nonchè
le modalità e gli strumenti per l’orientamento e la mobilità degli
studenti. Le competenze del CNSU riguardano, altresì i criteri per la
utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo del finanziamento
ordinario delle università.
Allo stesso organo è inoltre affidato
il compito di eleggere, nel proprio interno, gli otto studenti che entrano
a far parte del Consiglio universitario nazionale ai sensi della legge 15
maggio 1997, n. 127, e di rivolgere al Ministro quesiti riguardanti la
didattica e la condizione studentesca. Ogni due anni, infine, il CNSU
presenta al Ministro una apposita relazione riguardante la situazione
degli studenti nell’intero sistema universitario.
L’articolo 2 stabilisce la
composizione e la durata dell’organo consultivo e ne definisce
l’assetto istituzionale demandando ad un regolamento interno la
determinazione delle relative modalità di funzionamento. Il C.N.S.U. è
costituito da 28 componenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di
diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali, da un
componente eletto dagli iscritti alle scuole di specializzazione e da un
componente eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca.
L’articolo 3 prevede l’emanazione di
una ordinanza per l’indizione delle elezioni.
L’articolo 4 stabilisce la procedura
elettorale prevedendo che i 28 componenti siano eletti dagli studenti
iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole di specializzazione
in quattro distretti, corrispondenti ad altrettanti collegi, in cui sono
ricomprese le istituzioni universitarie esistenti nelle regioni afferenti
ai distretti medesimi.
La individuazione dei distretti è stata
effettuata raggruppando le sedi universitarie in modo da assicurare una
equa distribuzione degli studenti, rispettando la proporzione fra il
numero degli eligendi e quello degli elettori. Sono disciplinate, inoltre,
le modalità per la presentazione delle candidature e la composizione dei
seggi elettorali.
Per quanto riguarda gli altri due
componenti eletti dagli studenti iscritti alle scuole di specializzazione
e ai corsi di dottorato di ricerca, sono costituiti due distinti collegi
elettorali su base nazionale.
L’articolo 5 introduce il criterio per
l’attribuzione delle rappresentanze secondo il metodo D’HONDT.
L’articolo 6 dispone che la stampa
delle schede elettorali sia effettuata dagli Atenei sulla base di un
modello tipo indicato dal Ministero.
L’articolo 7 disciplina lo svolgimento
delle operazioni di voto stabilendo che lo scrutinio delle schede avvenga
presso ogni seggio e che i risultati riguardanti l’elezione dei 28
componenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette
a fini speciali siano trasmessi alle Commissioni elettorali locali, mentre
i risultati riguardanti l’elezione dei due componenti iscritti alle
scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca siano
inviati alla commissione elettorale centrale.
L’articolo 8 prevede l’istituzione,
presso una delle sedi universitarie ricomprese nel distretto, di una
commissione elettorale locale, cui è affidato il compito di verificare la
regolarità delle candidature e delle operazioni di spoglio effettuate
presso i singoli seggi, di formulare la graduatoria finale nell’ambito
del distretto relativamente alla elezione dei rappresentanti degli
studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a
fini speciali.
L’articolo 9 definisce la composizione
della commissione elettorale centrale presso il Ministero.
L’articolo 10 disciplina i compiti
della commissione centrale riguardanti la verifica delle candidature e
della regolarità delle operazioni elettorali nonchè la formulazione
delle graduatorie finali e la proclamazione degli eletti.
In conformità ai pareri resi dalle
Commissioni VII di Camera e Senato si sono apportate le seguenti
modifiche:
- si è elevato a 28 (più i rappresentanti degli specializzandi e dei
dottorandi) il numero dei componenti;
- la relazione sulla condizione studentesca è predisposta entro due anni
dall’insediamento;
- il regolamento di funzionamento è emanato entro due mesi dall’
insediamento;
- il Consiglio si riunisce almeno 6 volte in un anno;
- i quesiti al Ministro riguardano fatti od eventi di rilevanza nazionale;
- gli elenchi degli elettori, anzichè essere affissi presso ogni facoltà,
sono depositati presso la sede del rettorato e presso ogni sede
decentrata, con apposito avviso affisso presso ogni facoltà.
Si sono quindi accolte le proposte di
modifica contenute nelle osservazioni del parere del Consiglio di Stato.
Gli oneri derivanti dalla corresponsione
del trattamento di missione ai componenti del Consiglio sono
fronteggiabili con le economie da realizzare sul capitolo 1125 del
bilancio di previsione del Ministero dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica relativo al funzionamento dei Comitati
consultivi del CUN nonchè con il minore impegno richiesto ai componenti
del Consiglio stesso, di cui all’articolo 17, comma 119, della legge
127/97.
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