2000-2003

Cos'è il CNSU

Componenti

Commissioni


Sito Ufficiale

Per informazioni generali e per suggerimenti e proposte
su questo sito web scrivere a:

cnsu@miur.it

 


Home Page

Regolamenti

Relazione Illustrativa

Regolamento recante istituzione del Consiglio nazionale degli studenti universitari,
a norma dell'articolo 20, comma8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n.59

approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 novembre 1997
d.p.r. n. 491 del 2 dicembre 1997
g.u. n. 17 del 22/1/98

 




UFFICIO LEGISLATIVO

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

      La legge 15 marzo 1977, n. 59 concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa” prevede all’articolo 20, comma 8, che, in prima applicazione, possano essere emanati regolamenti ai sensi dell’art.17, comma 2, della legge 22 agosto 1988, n. 400, per disciplinare una serie di materie in ambito universitario.

      Il Governo è conseguentemente legittimato ad intervenire con strumenti amministrativi che possono delegificare la normativa preesistente per disciplinare:
     a) lo sviluppo, la programmazione e la valutazione del sistema universitario;
     b) la composizione e le funzioni degli organi locali e nazionali rappresentativi del sistema universitario;
     c) la materia del diritto allo studio, con particolare riferimento ai criteri di determinazione delle contribuzioni studentesche;
     d) le procedure per il rilascio del titolo di dottore di ricerca e la eliminazione delle autorizzazioni preventive all’accettazione, da parte delle università, di lasciti e donazioni.

      Nell’ambito del riordino degli organi universitari è prevista anche l’istituzione del Consiglio nazionale degli studenti, per corrispondere alle aspettative degli studenti iscritti ai corsi di studio attivati nelle università e negli istituti di istruzione o di grado universitario sia statali che non statali, interessati ad avere un proprio organismo nazionale, legittimato a rappresentare in sede governativa le problematiche connesse alla condizione studentesca e a sollecitare l’adozione delle iniziative e delle soluzioni più opportune.

      Con il presente provvedimento si intende dare esecuzione alle disposizioni citate in precedenza e stabilire le procedure e le modalità per l’istituzione del CNSU, cui sono attribuiti compiti di consulenza e di proposta al Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica su argomenti di particolare interesse per la popolazione studentesca.

      Il provvedimento si compone di dieci articoli.

      L’articolo 1 prevede l’istituzione del CNSU e ne definisce le competenze consultive e propositive in relazione a progetti di riordino del sistema universitario predisposti dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e ai decreti ministeriali con i quali sono individuati i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei vari corsi di studio, nonchè le modalità e gli strumenti per l’orientamento e la mobilità degli studenti. Le competenze del CNSU riguardano, altresì i criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo del finanziamento ordinario delle università.

      Allo stesso organo è inoltre affidato il compito di eleggere, nel proprio interno, gli otto studenti che entrano a far parte del Consiglio universitario nazionale ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127, e di rivolgere al Ministro quesiti riguardanti la didattica e la condizione studentesca. Ogni due anni, infine, il CNSU presenta al Ministro una apposita relazione riguardante la situazione degli studenti nell’intero sistema universitario.

      L’articolo 2 stabilisce la composizione e la durata dell’organo consultivo e ne definisce l’assetto istituzionale demandando ad un regolamento interno la determinazione delle relative modalità di funzionamento. Il C.N.S.U. è costituito da 28 componenti eletti dagli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali, da un componente eletto dagli iscritti alle scuole di specializzazione e da un componente eletto dagli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca.

      L’articolo 3 prevede l’emanazione di una ordinanza per l’indizione delle elezioni.

      L’articolo 4 stabilisce la procedura elettorale prevedendo che i 28 componenti siano eletti dagli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole di specializzazione in quattro distretti, corrispondenti ad altrettanti collegi, in cui sono ricomprese le istituzioni universitarie esistenti nelle regioni afferenti ai distretti medesimi.

      La individuazione dei distretti è stata effettuata raggruppando le sedi universitarie in modo da assicurare una equa distribuzione degli studenti, rispettando la proporzione fra il numero degli eligendi e quello degli elettori. Sono disciplinate, inoltre, le modalità per la presentazione delle candidature e la composizione dei seggi elettorali.

      Per quanto riguarda gli altri due componenti eletti dagli studenti iscritti alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca, sono costituiti due distinti collegi elettorali su base nazionale.

      L’articolo 5 introduce il criterio per l’attribuzione delle rappresentanze secondo il metodo D’HONDT.

      L’articolo 6 dispone che la stampa delle schede elettorali sia effettuata dagli Atenei sulla base di un modello tipo indicato dal Ministero.

      L’articolo 7 disciplina lo svolgimento delle operazioni di voto stabilendo che lo scrutinio delle schede avvenga presso ogni seggio e che i risultati riguardanti l’elezione dei 28 componenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali siano trasmessi alle Commissioni elettorali locali, mentre i risultati riguardanti l’elezione dei due componenti iscritti alle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca siano inviati alla commissione elettorale centrale.

      L’articolo 8 prevede l’istituzione, presso una delle sedi universitarie ricomprese nel distretto, di una commissione elettorale locale, cui è affidato il compito di verificare la regolarità delle candidature e delle operazioni di spoglio effettuate presso i singoli seggi, di formulare la graduatoria finale nell’ambito del distretto relativamente alla elezione dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di diploma e di laurea e alle scuole dirette a fini speciali.

      L’articolo 9 definisce la composizione della commissione elettorale centrale presso il Ministero.

      L’articolo 10 disciplina i compiti della commissione centrale riguardanti la verifica delle candidature e della regolarità delle operazioni elettorali nonchè la formulazione delle graduatorie finali e la proclamazione degli eletti.

      In conformità ai pareri resi dalle Commissioni VII di Camera e Senato si sono apportate le seguenti modifiche:

- si è elevato a 28 (più i rappresentanti degli specializzandi e dei dottorandi) il numero dei componenti;
- la relazione sulla condizione studentesca è predisposta entro due anni dall’insediamento;
- il regolamento di funzionamento è emanato entro due mesi dall’ insediamento;
- il Consiglio si riunisce almeno 6 volte in un anno;
- i quesiti al Ministro riguardano fatti od eventi di rilevanza nazionale;
- gli elenchi degli elettori, anzichè essere affissi presso ogni facoltà, sono depositati presso la sede del rettorato e presso ogni sede decentrata, con apposito avviso affisso presso ogni facoltà.

      Si sono quindi accolte le proposte di modifica contenute nelle osservazioni del parere del Consiglio di Stato.

      Gli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento di missione ai componenti del Consiglio sono fronteggiabili con le economie da realizzare sul capitolo 1125 del bilancio di previsione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica relativo al funzionamento dei Comitati consultivi del CUN nonchè con il minore impegno richiesto ai componenti del Consiglio stesso, di cui all’articolo 17, comma 119, della legge 127/97.